Sentenza n. 89 del 1983

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SENTENZA N. 89

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Prof. Livio PALADIN

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 r.d.l. 9 maggio 1920, n. 749 (Provvedimenti per il rinnovamento dei servizi pregovernativi e fuori ruolo degli insegnanti delle scuole medie e normali), promosso con ordinanza emessa il 21 gennaio 1976 dal Pretore di Arezzo, nel procedimento civile vertente tra Casini Dina ved. Mazzoli e l'INPS, iscritta al n. 214 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 118 del 5 maggio 1976.

Visto l'atto di costituzione di Casini Dina;

udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1983 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso al Pretore di Arezzo, in funzione di giudice del lavoro, depositato il 2 settembre 1975, Casini Dina ved. Mazzoli chiese in tesi dichiarare che aveva diritto alla riversibilità della pensione già in godimento del defunto marito Mazzoli Paolo con decorrenza dalla morte del medesimo e, per l'effetto, condannare l'INPS alle relative corresponsioni con gli interessi di legge, e in ipotesi dichiarare comunque illegittimo l'annullamento della pensione di vecchiaia n. 3875299 goduta dal defunto Mazzoli Paolo, disposto con nota INPS del 28 giugno 1973, con vittoria - in ogni caso-di spese ed onorari. A sostegno di tali conclusioni esponeva la Casini che A) il marito era titolare di pensione di vecchiaia INPS liquidatagli dalla sede di Arezzo dell'Istituto per i contributi versati per i servizi prestati, dal 1 gennaio 1927 al 30 settembre 1958 quale professore di ruolo non statale, presso l'Istituto Tecnico Agrario pareggiato "A. Vegni" di Cortona, eretto in ente morale con decorrenza dal 1958, B) alla morte del Mazzoli in data 15 maggio 1968 essa ricorrente aveva presentato domanda alla sede INPS di Arezzo per conseguire la pensione di riversibilità, C) rivestendo il Mazzoli, all'epoca del decesso, la qualifica di professore di ruolo statale e avendo maturato l'anzianità utile per conseguire anche la pensione ordinaria a carico dello Stato, essa ricorrente aveva inoltrato domanda al Ministero della Pubblica Istruzione per la pensione normale indiretta quale vedova di dipendente statale, chiedendo a tal fine il riconoscimento oneroso del servizio reso dal defunto marito anteriormente alla sua nomina nei ruoli statali, in base alla speciale normativa di cui al r.d.l. 9 maggio 1920 n. 749, D) il Ministero della Pubblica Istruzione, con decreto 18 novembre 1971, aveva liquidato la pensione indiretta statale previo riconoscimento oneroso del servizio pre-ruolo, E) l'INPS aveva respinto la domanda perché a) erano da considerarsi indebiti e rimborsabili su domanda del datore di lavoro, che li aveva versati, i contributi assicurativi attinenti al periodo 1 gennaio- 30 settembre 1958, riscattati dalla Casini ai fini della pensione statale indiretta a norma del r.d.l. 749/1920, b) dal momento che i contributi versati dall'Istituto Tecnico Agrario pareggiato "A. Vegni" in tale periodo erano stati riscattati ai fini del trattamento di quiescenza statale e, quindi, da considerarsi indebiti, il defunto non risultava assicurato obbligatoriamente, c) per la stessa ragione era stata indebitamente percepita la pensione di vecchiaia INPS, F) i ricorsi amministrativi al Comitato provinciale e al Comitato regionale dell'INPS erano stati respinti, G) il Ministero della Pubblica Istruzione, con nota del 1 luglio 1971, indirizzata il 10 ottobre 1972 all'INPS, aveva chiarito che nessun rimborso di contributi sarebbe stato richiesto all'Istituto perché "a differenza di quanto avviene nei casi di riscatto operato ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 262/1948, nel caso di specie il riscatto ai fini della pensione statale é stato concesso in applicazione della legge 749/1920", e che "... la posizione assicurativa del defunto prof. Mazzoli presso l'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS resta immodificata con i conseguenti benefici che da tale situazione potranno derivare alla vedova dell'ex docente". Sulla base di tali premesse la Casini contestava la legittimità del provvedimento dell'INPS a) per l'errata applicazione dell'art. 9 d.lgs. 262/1948 in luogo degli artt. 1 e 2 r.d.l. 749/1920, b) per l'inesistenza - in base alla normativa del 1920 e a differenza di quanto previsto nella normativa del 1948-del potere di annullamento della contribuzione versata all'INPS, c) per l'indebito arricchimento dell'INPS provocato da ciò che alla contribuzione regolarmente versata non corrisponderebbe alcun trattamento pensionistico, né i contributi verrebbero rimborsati al lavoratore o al datore di lavoro per mancanza della relativa domanda la quale, comunque, non troverebbe fondamento in alcuna norma di legge.

2. - Nel contraddittorio dell'INPS, che nella memoria, depositata il 20 novembre 1975, aveva chiesto respingersi le domande attrici, l'adito Pretore, con ordinanza emessa il 21 gennaio 1976, comunicata il 27 e notificata il 28 dello stesso mese, pubblicata nella G. U. n. 118 del 5 maggio 1976 e iscritta al n. 214 R.O. 1976, sollevò d'ufficio la questione di costituzionalità, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 1 e 2 r.d.l. 9 maggio 1920 n. 749 nella parte in cui non é previsto il rimborso agli interessati dei contributi per l'assicurazione invalidità vecchiaia superstiti nei periodi riscattati sul riflesso che, a sensi dell'art. 9 d.lgs. 262/1948, per il servizio civile non di ruolo prestato nelle amministrazioni dello Stato anteriormente alla nomina nei ruoli organici statali l'INPS rimborsa agli interessati i contributi versati per l'assicurazione INPS nel periodo riscattato. A giudizio del Pretore la disparità di trattamento non sarebbe razionale ove si rifletta che gli insegnanti delle scuole parificate successivamente passati all'insegnamento statale godrebbero di due pensioni, la INPS e la statale, per l'identica prestazione d'opere, mentre ciò é escluso per il personale che abbia prestato, prima della nomina in organico, servizio civile non di ruolo in tutte le amministrazioni dello Stato. Né - insisteva il Pretore - si applicherebbe l'art. 9 d.lgs. 262/1948 perché il riconoscimento del servizio prestato dal Mazzoli dal 1927 al 1958 era avvenuto in base alle speciali disposizioni del r.d.l. 749/1920 che non sarebbero integrabili con altre norme.

3.1. - Avanti la Corte si é costituito per la Casini, in virtù di procura speciale autenticata per not. Gonnelli di Arezzo, l'avv. Benedetto Bussi, che nelle deduzioni depositate il 25 maggio 1976 ha concluso per la manifesta infondatezza della proposta questione argomentando da ciò che la disparità di trattamento non si risolverebbe in illegittima diseguaglianza per essere diverse le situazioni poste a raffronto: mentre l'art. 9 d.lgs. 7 aprile 1948 n. 262 concerne il riscatto del servizio civile non di ruolo prestato nelle Amministrazioni dello Stato anteriormente alla nomina nei ruoli speciali, l'art. 2 r.d.l. 9 maggio 1920 n. 749 riguarda il servizio di ruolo prestato nelle scuole pareggiate da personale successivamente passato in servizio governativo; a sostegno di tale argomentazione ha la difesa della Casini richiamato la sent. 14 ottobre 1975 n. 3326, con la quale la Corte di Cassazione ebbe a giudicare legittima la coesistenza del diritto alla pensione a carico dell'INPS con il diritto alla pensione a carico di altra cassa di previdenza. A seguito del decesso dell'avv. Bussi si sono costituiti, in virtù di procura speciale per notar P. Bucciarelli Ducci, rep. n. 8954 del 19 gennaio 1983, gli avv.ti Mattia Persiani e Paolo Borri, i quali, nella memoria depositata il 4 febbraio 1983, hanno argomentato, sulla base dell'art. 38 Cost., nel senso che tutte le prestazioni previdenziali hanno natura di erogazioni fatte nell'interesse pubblico alla liberazione dal bisogno come mezzo per garantire l'effettivo godimento dei diritti civili e politici, e concluso per la dichiarazione d'illegittimità degli artt. 1 e 2 l. 9 maggio 1920 n. 749 nella parte in cui non prevedono il rimborso agli interessati dei contributi per l'assicurazione generale obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti, versati nei periodi riscattati, per contrasto con l'art. 3 Cost..

Non si é costituito l'INPS, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

3.2. - Nel corso della pubblica udienza dell'8 febbraio 1983 il giudice Andrioli ha svolto la relazione.

Considerato in diritto

4. - Dalla esposizione svolta sub 1. e 2. emerge a) che la Casini, sol in via subordinata alla reiezione delle domande in tesi spiegate, chiese dichiararsi illegittimo l'annullamento della pensione vecchiaia goduta dal defunto marito prof. Paolo Mazzoli, disposto dall'INPS e comunicato con nota 28 giugno 1973, b) che il Ministero della Pubblica Istruzione, con nota del 1 luglio 1971 indirizzata il 10 ottobre 1972 all'INPS aveva chiarito che nessun rimborso di contributi sarebbe stato da esso Ministero richiesto all'Istituto previdenziale, e c) che la questione d'illegittimità, ex officio sollevata dal Pretore di Arezzo, inciderebbe sull'oggetto delle domande subordinate della Casini.

Tale essendo la sostanza del giudizio di merito, é di tutta evidenza che la mancata considerazione in alcun senso delle domande principali da parte del Pretore rende irrilevante e, quindi, inammissibile la proposta questione, a tacere che 1) la nota del Ministero della Pubblica Istruzione priva di contenuto - sul piano dei fatti - la obiezione, a favore dell'INPS prospettabile, che l'erogazione della pensione di riversibilità finirebbe con essere priva di controprestazione per essere l'Istituto tenuto a rimborsare al Ministero i contributi, e II) anche di recente ha ricevuto conferma l'orientamento giurisprudenziale per il quale é da dirsi legittima la coesistenza del diritto alla pensione a carico dell'INPS con il diritto alla pensione a carico di altra cassa di previdenza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile, per irrilevanza, la questione d'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 r.d.l. 9 maggio 1920 n. 749 (Provvedimenti per il rinnovamento dei servizi pregovernativi e fuori ruolo degli insegnanti delle scuole medie e normali), sollevata, nella parte in cui non é previsto il rimborso agli interessati dei contributi per assicurazione invalidità vecchiaia superstiti versati nei periodi riscattati, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Arezzo con ordinanza 21 gennaio 1976 (n. 214 R.O. 1976).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.

Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO – Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 18 aprile 1983.